La maggior parte delle disposizioni operative inizia ad applicarsi (Art. 5, 15, 39, 44, 45) — 18 mesi dopo l'entrata in vigore.
in 45d
2026-08-12
DoC obbligatoria per tutti gli imballaggi
Dichiarazione UE di Conformità richiesta ai sensi dell'Articolo 39 e dell'Allegato VIII.
in 45d
2027-02-12
Metodologie armonizzate adottate
Gli atti delegati della Commissione ai sensi degli Articoli 10, 25 e 29 dettagliano le regole di riciclabilità, divieto e riutilizzo.
in 229d
2028-08-12
Etichettatura armonizzata obbligatoria
Etichette di smistamento e di materiale richieste sull'imballaggio ai sensi dell'Articolo 12 (vettore di dati).
in 2y
2029-01-01
Sistemi di deposito-restituzione operativi
Gli Stati membri devono operare sistemi di cauzione per bottiglie di plastica monouso e contenitori di metallo per bevande (Art. 50).
in 3y
2030-01-01
Imballaggi sotto la Classe C vietati
Gli imballaggi che non raggiungono la Classe C (≥ 70 % riciclabili secondo Art. 6 + Allegato II Tabella 3) non potranno più essere immessi sul mercato UE.
in 4y
2030-01-01
Obiettivi di contenuto riciclato nella plastica
Le soglie dell'Allegato III si applicano agli imballaggi in plastica (PET 30 %, contatto alimentare non-PET 10 %, bottiglie monouso 30 %, altri 35 %).
in 4y
2030-01-01
Obiettivi di riutilizzo e ricarica
Gli obiettivi di riutilizzo degli Art. 29-30 si applicano a bevande, imballaggi di trasporto e raggruppamento.
in 4y
2030-01-01
Formati di imballaggio monouso vietati
L'Allegato V vieta formati monouso specifici (Art. 25) — ad es. plastica monouso per il servizio in loco HORECA.
in 4y
2030-12-31
Rifiuti pro capite −5 %
Gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 % rispetto alla base 2018 (Art. 43).
in 5y
2038-01-01
Solo le Classi A e B restano ammissibili
Dal 2038 gli imballaggi di Classe C escono dal mercato — restano solo le Classi A (≥ 95 %) e B (≥ 80 %).
in 12y
2040-01-01
Gli obiettivi di contenuto riciclato si rafforzano
Soglie finali dell'Allegato III (PET 50 %, contatto alimentare non-PET 25 %, bottiglie monouso 65 %, altri 65 %).
in 14y
2040-01-01
Gli obiettivi di riutilizzo si rafforzano
L'Articolo 29 aumenta la quota di riutilizzo per imballaggi di bevande e di trasporto.
in 14y
2040-12-31
Rifiuti pro capite −15 %
Gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 15 % rispetto alla base 2018 (Art. 43).