Descrivete ogni imballaggio una volta — componenti, materiali, pesi, grado. PPWR Connect risponde per giurisdizione: chi è il produttore obbligato, cosa dichiarare, quando, e produce la dichiarazione dallo stesso record. 30 SKU da 29 € al mese.
Giurisdizioni contate dalla nostra tabella verificata — segnalata, documentata o guidata, ciascuna con la fonte; ultima verifica 2026-09-26.
L'Article 39 e l'Annex VIII richiedono Dichiarazioni di Conformità obbligatorie per tutti gli imballaggi dal 12 agosto 2026. Raccogliere, validare e mantenere le DoC nella tua catena di approvvigionamento è complesso — i processi manuali creano colli di bottiglia e rischio di audit.
Criteri di riciclabilità UE stabiliti con gradi A (più alto) a E (più basso). I sotto il Grado C e E sono vietati dal 1° gennaio 2030 al più presto. Solo i gradi A/B sono consentiti dal 1° gennaio 2038. Devi valutare ogni SKU rispetto ai criteri dell'Article 4.
Obiettivi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica: PET sensibile al contatto 30%, altro sensibile al contatto 10%, plastiche non sensibili al contatto 35% — dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 8, se successiva. Richiede tracciamento del bilancio di massa e verifica dei fornitori fin da ora.
Un team regolatorio descrive lo stesso imballaggio cinque volte: per il PPWR, per il registro tedesco, per PackUK, per un'organizzazione statunitense di responsabilità del produttore, per una canadese. Cinque file che divergono al primo cambio di peso — e ogni regime ha il proprio obbligato, le proprie soglie, categorie di materiali e calendario. Nessuno vi dice quale regola si applica a quale record.
Dal 12 agosto 2028 al più presto, l'articolo 12 impone un'etichetta armonizzata sugli imballaggi immessi sul mercato dell'UE, con informazioni su materiali e smistamento; il QR code o altro supporto dati è facoltativo, obbligatorio solo per gli imballaggi riutilizzabili e le sostanze preoccupanti. Se l'ESPR (Reg. 2024/1781) richiede un Passaporto Digitale per il prodotto contenuto, lo STESSO supporto dati deve ospitare entrambi.
La non conformità comporta il ritiro dei prodotti dal mercato, sanzioni significative secondo l'Article 68 e danno reputazionale. Le autorità dei Stati membri conducono sorveglianza del mercato con applicazione rigorosa.
PPWR Connect centralizza tutti i dati di conformità degli imballaggi, automatizza i flussi di lavoro della documentazione e ti mantiene pronto per audit in tutto il tuo portafoglio. Costruito sulla base del Regolamento (UE) 2025/40 e atti delegati e di esecuzione della Commissione (articoli 6, 7, 10, 11, 12, 24, 29, 44).
Invia richieste di conformità ai fornitori, traccia le risposte, valida rispetto ai requisiti dell'Article 39, genera tracce di evidenza pronte per audit — tutto da un unico dashboard. Carica il PDF di un fornitore e la piattaforma lo legge e lo archivia come prova.
Dichiara metalli pesanti, PFAS (valori limite dell’articolo 5(5)), SVHC e bisfenolo A per componente di imballaggio — presenti, assenti o non dichiarati, ciascuno con la sua fonte e la prova del fornitore. Un campo vuoto non diventa mai un “no” silenzioso, e la dichiarazione confluisce nel fascicolo tecnico, nel DPP e nell'API.
Mappa l'intero portafoglio di imballaggi. Traccia lo stato di conformità per SKU, per fornitore, per mercato. Monitora le scadenze: gradi di riciclabilità entro 2028, obiettivi di contenuto riciclato entro 2030 al più presto, divieto sotto Grado C entro 2030 al più presto, solo A/B entro 2038.
Valuta gli imballaggi rispetto ai criteri di riciclabilità UE (gradi A, B, C). Ottieni previsioni di grado in base alla composizione materiale e al design. Ricevi raccomandazioni di riprogettazione per rispettare la scadenza 2028.
Un record per imballaggio; la piattaforma risponde per ogni giurisdizione che nominate — chi è il produttore obbligato, cosa dichiarare e quando — con la fonte ufficiale e la data di verifica di ogni regola. Segnalata, documentata o guidata: la profondità è mostrata, mai presunta.
Genera strutture dati DPP conformi per la scadenza del 12 agosto 2028 al più presto. Crea etichette standardizzate con pittogrammi, codici materiali, istruzioni di smistamento e codici QR per i requisiti del 12 agosto 2028 al più presto.
Interroga il tuo portafoglio da Claude, ChatGPT, Le Chat o Copilot — incluso in tutti i piani. Collega il tuo ERP tramite l'API REST, lascia che i webhook avvisino i tuoi sistemi quando qualcosa cambia e apri qualsiasi articolo dalle app per iPhone e Android.
Report con un clic con storico delle versioni, timestamp e tracce di evidenza complete per ispezioni delle autorità. Allineato con l'interpretazione del Regolamento (UE) 2025/40 e degli atti delegati e di esecuzione della Commissione.
Secondo il PPWR (art. 6 + Allegato II), gli imballaggi sono classificati A, B o C in base al peso riciclabile (≥ 95%, ≥ 80%, ≥ 70%). Gli imballaggi al di sotto del Grado C saranno vietati nel mercato UE dal 1° gennaio 2030 al più presto; solo i Gradi A e B saranno ammessi dal 1° gennaio 2038.
Fully recyclable, mono-material
High recyclability, minor barriers
Moderate recyclability
Not recyclable — redesign required. Not a grade: the scale stops at C.
Dal 12 agosto 2026 si applica la maggior parte del PPWR: sostanze preoccupanti (Art. 5), obblighi del produttore (Art. 15), Dichiarazioni di Conformità (Art. 39) e registrazione del produttore / rappresentanti autorizzati (Art. 44 e 45).
Dal 12 agosto 2026 si applica la maggior parte del PPWR: sostanze preoccupanti (Art. 5), obblighi del produttore (Art. 15), Dichiarazioni di Conformità (Art. 39) e registrazione del produttore / rappresentanti autorizzati (Art. 44 e 45).
Dal 12 agosto 2028, gli imballaggi devono recare etichette armonizzate di conferimento e materiale secondo l'articolo 12 e i suoi atti di esecuzione.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 12 agosto 2028, gli imballaggi devono recare etichette armonizzate di conferimento e materiale secondo l'articolo 12 e i suoi atti di esecuzione.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve operare un sistema di cauzione che raggiunga almeno il 90 % di raccolta differenziata di contenitori monouso in plastica e metallo per bevande fino a 3 L (Art. 50). Gli Stati membri già sopra l'80 % con una strategia credibile del 90 %-entro-2028 possono richiedere un'esenzione.
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve operare un sistema di cauzione che raggiunga almeno il 90 % di raccolta differenziata di contenitori monouso in plastica e metallo per bevande fino a 3 L (Art. 50). Gli Stati membri già sopra l'80 % con una strategia credibile del 90 %-entro-2028 possono richiedere un'esenzione.
Dal 1° gennaio 2030 le classi di prestazione di riciclabilità A / B / C diventano vincolanti per le categorie di imballaggio dell'allegato II, e un imballaggio al di sotto della soglia della classe C non può più essere immesso sul mercato UE. L'articolo 6 definisce solo le classi A, B e C. La tabella 3 dell'allegato II ne fissa le soglie: classe A dal 95 %, classe B dall'80 %, classe C dal 70 %; sotto il 70 % l'unità è considerata tecnicamente non riciclabile. Manca ancora l'atto delegato dell'articolo 6, paragrafo 4, che fisserà i criteri design-for-recycling e la ponderazione che producono quella percentuale.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato dell’articolo 6(4) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 1° gennaio 2030 le classi di prestazione di riciclabilità A / B / C diventano vincolanti per le categorie di imballaggio dell'allegato II, e un imballaggio al di sotto della soglia della classe C non può più essere immesso sul mercato UE. L'articolo 6 definisce solo le classi A, B e C. La tabella 3 dell'allegato II ne fissa le soglie: classe A dal 95 %, classe B dall'80 %, classe C dal 70 %; sotto il 70 % l'unità è considerata tecnicamente non riciclabile. Manca ancora l'atto delegato dell'articolo 6, paragrafo 4, che fisserà i criteri design-for-recycling e la ponderazione che producono quella percentuale.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato dell’articolo 6(4) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 1º gennaio 2035 l'imballaggio deve inoltre essere riciclato su larga scala — almeno il 55 % a livello UE per la sua categoria dell'allegato II, il 30 % per il legno — oppure cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva.
o 60 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 6(5) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 1º gennaio 2035 l'imballaggio deve inoltre essere riciclato su larga scala — almeno il 55 % a livello UE per la sua categoria dell'allegato II, il 30 % per il legno — oppure cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva.
o 60 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 6(5) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE — solo i gradi A e B restano ammissibili.
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE — solo i gradi A e B restano ammissibili.
Dal 1° gennaio 2040 si applica la seconda ondata di soglie di contenuto riciclato ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1).
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Dal 1° gennaio 2040 si applica la seconda ondata di soglie di contenuto riciclato ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1).
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-09-02)
Tutto sul Regolamento (UE) 2025/40: Dichiarazione di Conformità, gradi di riciclabilità (A, B, C), obiettivi di contenuto riciclato, EPR, etichettatura armonizzata e tutte le scadenze critiche dal 12 agosto 2026 fino al 2040.
Checklist passo dopo passo per importatori e distributori per soddisfare la Dichiarazione di Conformità (Article 39), la responsabilità dell'importatore, gli obblighi EPR e la scadenza PPWR del 12 agosto 2026.
Guida completa ai requisiti di documentazione del PPWR: Dichiarazione di Conformità (Articolo 39), l'etichettatura armonizzata e il suo vettore dati, documentazione tecnica, matrice di responsabilità per produttori/importatori/distributori e come funzionano le sanzioni.
App mobile
PPWR Connect è su App Store e Google Play. Il tuo portafoglio con i suoi gradi di riciclabilità e i suoi documenti, l’Academy e VERA, sul tuo telefono, con download gratuito.
iPhone e iPad (iOS 17 o successivo) · pronta per iPhone Duo · Android 8.0 o successivo · download gratuito

PPWR Connect è costruito da esperti di conformità agli imballaggi VEORIA e specialisti normativi che comprendono il Regolamento (UE) 2025/40 dall'interno — dalla Dichiarazione di Conformità all'implementazione del etichettatura armonizzata.
La nostra missione è rendere la conformità al Regolamento (UE) 2025/40 accessibile, automatizzata e conveniente — in modo che tu possa concentrarti sui tuoi prodotti mentre noi gestiremo la complessità normativa.
Siamo un team di ingegneri degli imballaggi, specialisti in affari normativi, sviluppatori di software ed esperti di conformità EPR con sede in tutta Europa. Abbiamo trascorso decenni nel packaging, nella stampa di etichette, nella sostenibilità e nella conformità normativa. Abbiamo costruito PPWR Connect perché ne avevamo bisogno.
PPWR Connect è un prodotto di ColorLoop.ai — la piattaforma di conformità multi-regolamentare per i professionisti del packaging — prima il Regolamento (UE) 2025/40, poi i regimi di responsabilità del produttore per giurisdizione.
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