Il tuo dashboard personalizzato di conformità PPWR. Importa le tue SKU, calcoliamo le tue lacune, le tue scadenze, le tue registrazioni EPR. 30 SKU da 29 €/mese.
L'Article 39 e l'Annex VIII richiedono Dichiarazioni di Conformità obbligatorie per tutti gli imballaggi dal 12 agosto 2026. Raccogliere, validare e mantenere le DoC nella tua catena di approvvigionamento è complesso — i processi manuali creano colli di bottiglia e rischio di audit.
Criteri di riciclabilità UE stabiliti con gradi A (più alto) a E (più basso). I sotto il Grado C e E sono vietati dal 1° gennaio 2030. Solo i gradi A/B sono consentiti dal 1° gennaio 2038. Devi valutare ogni SKU rispetto ai criteri dell'Article 4.
PET sensibile al contatto: 30% entro 2030 → 65% entro 2040. Altro sensibile al contatto: 10% entro 2030 → 50% entro 2040. Plastiche non sensibili al contatto: 35% entro 2030 → 50% entro 2040. Richiede tracciamento del bilancio di massa e verifica dei fornitori fin da ora.
Conformità della Responsabilità Estesa del Produttore in tutti i 27 stati membri UE. Ogni mercato ha requisiti di registrazione, tariffe e scadenze di rendicontazione diverse. Gestire 27 registrazioni separate manualmente è insostenibile.
Requisiti del etichettatura armonizzata effettivi dal 12 agosto 2028. Etichettatura standardizzata dal 12 agosto 2028. Codici QR, identificazione materiale, istruzioni di smistamento e informazioni di riciclaggio devono essere digitalmente accessibili.
La non conformità comporta il ritiro dei prodotti dal mercato, sanzioni significative secondo l'Article 56 e danno reputazionale. Le autorità dei Stati membri conducono sorveglianza del mercato con applicazione rigorosa.
PPWR Connect centralizza tutti i dati di conformità degli imballaggi, automatizza i flussi di lavoro della documentazione e ti mantiene pronto per audit in tutto il tuo portafoglio. Costruito sulla base del Regolamento (UE) 2025/40 e atti delegati e di esecuzione della Commissione (articoli 6, 7, 10, 11, 12, 24, 29, 44).
Invia richieste di conformità ai fornitori, traccia le risposte, valida rispetto ai requisiti dell'Article 39, genera tracce di evidenza pronte per audit — tutto da un unico dashboard.
Mappa l'intero portafoglio di imballaggi. Traccia lo stato di conformità per SKU, per fornitore, per mercato. Monitora le scadenze: gradi di riciclabilità entro 2028, obiettivi di contenuto riciclato entro 2030, divieto sotto Grado C entro 2030, solo A/B entro 2038.
Valuta gli imballaggi rispetto ai criteri di riciclabilità UE (gradi A, B, C). Ottieni previsioni di grado in base alla composizione materiale e al design. Ricevi raccomandazioni di riprogettazione per rispettare la scadenza 2028.
Gestisci gli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (articoli 44 e 45) in tutti i 27 stati membri da una sola piattaforma. Traccia scadenze di registrazione, requisiti di rendicontazione e tariffe per mercato.
Genera strutture dati DPP conformi per la scadenza del 12 agosto 2028. Crea etichette standardizzate con pittogrammi, codici materiali, istruzioni di smistamento e codici QR per i requisiti del 12 agosto 2028.
Report con un clic con storico delle versioni, timestamp e tracce di evidenza complete per ispezioni delle autorità. Allineato con l'interpretazione del Regolamento (UE) 2025/40 e degli atti delegati e di esecuzione della Commissione.
Secondo il PPWR (art. 6 + Allegato II), gli imballaggi sono classificati A, B o C in base al peso riciclabile (≥ 95%, ≥ 80%, ≥ 70%). Gli imballaggi al di sotto del Grado C saranno vietati nel mercato UE dal 1° gennaio 2030; solo i Gradi A e B saranno ammessi dal 1° gennaio 2038.
Fully recyclable, mono-material
High recyclability, minor barriers
Moderate recyclability
Not recyclable — redesign required. Not a grade: the scale stops at C.
Dal 12 agosto 2026 si applica la maggior parte del PPWR: sostanze preoccupanti (Art. 5), obblighi del produttore (Art. 15), Dichiarazioni di Conformità (Art. 39) e registrazione del produttore / rappresentanti autorizzati (Art. 44 e 45).
Dal 12 agosto 2026 si applica la maggior parte del PPWR: sostanze preoccupanti (Art. 5), obblighi del produttore (Art. 15), Dichiarazioni di Conformità (Art. 39) e registrazione del produttore / rappresentanti autorizzati (Art. 44 e 45).
Dal 12 agosto 2028, gli imballaggi devono recare etichette armonizzate di conferimento e materiale secondo l'articolo 12 e i suoi atti di esecuzione.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 12 agosto 2028, gli imballaggi devono recare etichette armonizzate di conferimento e materiale secondo l'articolo 12 e i suoi atti di esecuzione.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve operare un sistema di cauzione che raggiunga almeno il 90 % di raccolta differenziata di contenitori monouso in plastica e metallo per bevande fino a 3 L (Art. 50). Gli Stati membri già sopra l'80 % con una strategia credibile del 90 %-entro-2028 possono richiedere un'esenzione.
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve operare un sistema di cauzione che raggiunga almeno il 90 % di raccolta differenziata di contenitori monouso in plastica e metallo per bevande fino a 3 L (Art. 50). Gli Stati membri già sopra l'80 % con una strategia credibile del 90 %-entro-2028 possono richiedere un'esenzione.
Dal 1° gennaio 2030 le classi di prestazione di riciclabilità A / B / C diventano vincolanti per le categorie di imballaggio dell'allegato II, e un imballaggio al di sotto della soglia della classe C non può più essere immesso sul mercato UE. L'articolo 6 definisce solo le classi A, B e C. La tabella 3 dell'allegato II ne fissa le soglie: classe A dal 95 %, classe B dall'80 %, classe C dal 70 %; sotto il 70 % l'unità è considerata tecnicamente non riciclabile. Manca ancora l'atto delegato dell'articolo 6, paragrafo 4, che fisserà i criteri design-for-recycling e la ponderazione che producono quella percentuale.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato dell’articolo 6(4) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 1° gennaio 2030 le classi di prestazione di riciclabilità A / B / C diventano vincolanti per le categorie di imballaggio dell'allegato II, e un imballaggio al di sotto della soglia della classe C non può più essere immesso sul mercato UE. L'articolo 6 definisce solo le classi A, B e C. La tabella 3 dell'allegato II ne fissa le soglie: classe A dal 95 %, classe B dall'80 %, classe C dal 70 %; sotto il 70 % l'unità è considerata tecnicamente non riciclabile. Manca ancora l'atto delegato dell'articolo 6, paragrafo 4, che fisserà i criteri design-for-recycling e la ponderazione che producono quella percentuale.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato dell’articolo 6(4) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 1º gennaio 2035 l'imballaggio deve inoltre essere riciclato su larga scala — almeno il 55 % a livello UE per la sua categoria dell'allegato II, il 30 % per il legno — oppure cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva.
o 60 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 6(5) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 1º gennaio 2035 l'imballaggio deve inoltre essere riciclato su larga scala — almeno il 55 % a livello UE per la sua categoria dell'allegato II, il 30 % per il legno — oppure cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva.
o 60 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 6(5) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE — solo i gradi A e B restano ammissibili.
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE — solo i gradi A e B restano ammissibili.
Dal 1° gennaio 2040 si applica la seconda ondata di soglie di contenuto riciclato ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1).
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Dal 1° gennaio 2040 si applica la seconda ondata di soglie di contenuto riciclato ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1).
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-15)
Tutto sul Regolamento (UE) 2025/40: Dichiarazione di Conformità, gradi di riciclabilità (A, B, C), obiettivi di contenuto riciclato, EPR, etichettatura armonizzata e tutte le scadenze critiche dal 12 agosto 2026 fino al 2040.
Checklist passo dopo passo per importatori e distributori per soddisfare la Dichiarazione di Conformità (Article 39), la responsabilità dell'importatore, gli obblighi EPR e la scadenza PPWR del 12 agosto 2026.
Guida completa ai requisiti di documentazione del PPWR: Dichiarazione di Conformità (Articolo 39), l'etichettatura armonizzata e il suo vettore dati, documentazione tecnica, matrice di responsabilità per produttori/importatori/distributori e sanzioni fino a 200.000 euro.
PPWR Connect è costruito da esperti di conformità agli imballaggi VEORIA e specialisti normativi che comprendono il Regolamento (UE) 2025/40 dall'interno — dalla Dichiarazione di Conformità all'implementazione del etichettatura armonizzata.
La nostra missione è rendere la conformità al Regolamento (UE) 2025/40 accessibile, automatizzata e conveniente — in modo che tu possa concentrarti sui tuoi prodotti mentre noi gestiremo la complessità normativa.
Siamo un team di ingegneri degli imballaggi, specialisti in affari normativi, sviluppatori di software ed esperti di conformità EPR con sede in tutta Europa. Abbiamo trascorso decenni nel packaging, nella stampa di etichette, nella sostenibilità e nella conformità normativa. Abbiamo costruito PPWR Connect perché ne avevamo bisogno.
PPWR Connect è un prodotto di ColorLoop.ai — la piattaforma di conformità multi-regolamentare per i professionisti del packaging in tutto il mondo.
Unisciti a 45+ aziende che si preparano al Regolamento (UE) 2025/40 con PPWR Connect — dichiarazione di conformità, gradi di riciclabilità e obblighi EPR in un unico spazio di lavoro. Piani da 29 €/mese.