Come leggere questa pagina
Ferma — Scritta nel regolamento. Nulla nell’iter può spostarla.
Condizionata — Una soglia minima, non una certezza. L’obbligo inizia a questa data, oppure un certo numero di mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto atteso — se posteriore.
7/25 · Condizionata
2025
- In applicazione
Entrata in vigore del PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 diventa vincolante in tutta l'Unione; la maggior parte degli obblighi si attiva in date transitorie successive.
2026
- In applicazioneArt. 5, 15, 39, 44 & 45
Applicazione generale del PPWR
Dal 12 agosto 2026 si applica la maggior parte del PPWR: sostanze preoccupanti (Art. 5), obblighi del produttore (Art. 15), Dichiarazioni di Conformità (Art. 39) e registrazione del produttore / rappresentanti autorizzati (Art. 44 e 45).
- In applicazioneArt. 6 & Annex II
Si applica l'obbligo di riciclabilità
Dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato dell'UE deve essere riciclabile (articolo 6, paragrafo 1). Tre scadenze successive vengono spesso confuse con questa: i criteri di progettazione per il riciclo, le classi di prestazione A / B / C vincolanti dal 1º gennaio 2030 e il requisito di «riciclato su larga scala» dal 1º gennaio 2035.
- In applicazioneArt. 39 & Annex II, Annex VIII
Dichiarazioni di Conformità obbligatorie
Dal 12 agosto 2026, ogni imballaggio immesso sul mercato UE deve essere accompagnato da una DoC che copre gli 11 requisiti essenziali dell'allegato VIII.
- In applicazioneArt. 12
Atto di esecuzione dell’articolo 12 atteso
La Commissione deve adottare entro il 12 agosto 2026 l’atto di esecuzione che fissa i pittogrammi armonizzati e i codici materiale. La pianificazione degli esecutivi grafici dipende da questa data: appena pubblicato, ogni referenza dovrà essere rifatta prima dell’obbligo di etichettatura del 2028.
2027
- FermaArt. 11
Metodologie armonizzate adottate
Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione deve pubblicare la metodologia per misurare la minimizzazione degli imballaggi (Art. 10), le linee guida sui divieti di formato dell'Allegato V (Art. 25) e la metodologia di calcolo degli obiettivi di riutilizzo (Art. 29).
- FermaArt. 68
Regimi sanzionatori nazionali
Entro il 12 febbraio 2027 gli Stati membri devono aver stabilito le sanzioni applicabili alle violazioni e averle notificate alla Commissione. Il PPWR non fissa alcun massimale armonizzato né una percentuale del fatturato: gli importi sono nazionali — la Germania, ad esempio, prevede da 10.000 a 200.000 € a partire da tale data.
2028
- FermaArt. 7
Riesame delle deroghe sul contenuto riciclato
Entro il 1º gennaio 2028 la Commissione riesamina le deroghe agli obblighi di contenuto riciclato previste dall'articolo 7, paragrafo 5, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 12.
- FermaArt. 9
Obblighi sugli imballaggi compostabili
Dal 12 febbraio 2028 i formati indicati all'articolo 9 — bustine di tè e caffè, etichette adesive per la frutta e cialde di caffè monodose dove lo Stato membro lo richieda — devono essere compostabili in condizioni industriali.
- CondizionataArt. 12
Obblighi di etichettatura armonizzata
Dal 12 agosto 2028, gli imballaggi devono recare etichette armonizzate di conferimento e materiale secondo l'articolo 12 e i suoi atti di esecuzione.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
2029
- FermaArt. 50
Sistemi di Cauzione operativi
Entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro deve operare un sistema di cauzione che raggiunga almeno il 90 % di raccolta differenziata di contenitori monouso in plastica e metallo per bevande fino a 3 L (Art. 50). Gli Stati membri già sopra l'80 % con una strategia credibile del 90 %-entro-2028 possono richiedere un'esenzione.
- CondizionataArt. 12
Etichetta di imballaggio riutilizzabile
Dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6 — se posteriore —, gli imballaggi riutilizzabili devono recare l'etichetta che li identifica come tali (articolo 12, paragrafo 2). Lo stesso atto disciplina l'etichettatura armonizzata dovuta sei mesi prima ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1; non è stato adottato.
o 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 12(6) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
2030
- CondizionataArt. 6 & Annex II
Divieto di imballaggi sotto il Grado C
Dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi classificati sotto il Grado C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE.
o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato dell’articolo 6(2)(a) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
- CondizionataArt. 7
Obiettivi di contenuto riciclato (plastica) applicabili
Dal 1° gennaio 2030, le soglie minime di contenuto riciclato dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1) si applicano agli imballaggi in plastica.
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
- FermaArt. 29 & 30
Applicazione degli obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica
Dal 1° gennaio 2030, gli obiettivi di riutilizzo dell'Articolo 29 sono vincolanti: 40 % per imballaggi di trasporto all'interno dell'UE, 10 % per imballaggi di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, 10 % per HORECA. Le stazioni di ricarica dovrebbero occupare circa il 10 % della superficie di vendita nei negozi superiori a 400 m² (Art. 30).
- FermaArt. 25 & Annex V
Divieti di formato di imballaggio Allegato V
Dal 1° gennaio 2030, i formati di imballaggio elencati nell'Allegato V non potranno essere immessi sul mercato UE — inclusi i sovrimballaggi monouso di raggruppamento/multipack, gli imballaggi monouso per frutta o verdura non trasformata sotto 1,5 kg, le monodose HORECA monouso e i mini-formati per cortesia alberghiera (Art. 25).
- CondizionataArt. 24 & Annex IV
Si applica il rapporto di spazio vuoto
Dal 1° gennaio 2030, o 36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 — se posteriore —, gli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico non possono superare il 50 % di spazio vuoto. Il rapporto non si applica all'imballaggio per la vendita, soggetto all'obbligo di minimizzazione dell'articolo 10.
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 24(2) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
- FermaArt. 10 & Annex IV
Si applica la minimizzazione degli imballaggi
Dal 1º gennaio 2030 ogni unità di imballaggio deve essere ridotta al peso, al volume e al numero di strati minimi compatibili con la funzionalità e la sicurezza (articolo 10). Fino ad allora la guidance della Commissione mantiene la EN 13428:2004 come riferimento designato per l'imballaggio di vendita.
- FermaArt. 43
Primo traguardo di prevenzione dei rifiuti pro capite
Entro il 31 dicembre 2030, ogni Stato membro deve ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 % rispetto alla base del 2018 (Art. 43).
2035
- CondizionataArt. 6 & Annex II
Riciclato su larga scala
Dal 1º gennaio 2035 l'imballaggio deve inoltre essere riciclato su larga scala — almeno il 55 % a livello UE per la sua categoria dell'allegato II, il 30 % per il legno — oppure cinque anni dopo l'entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se successiva.
o 60 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 6(5) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
- FermaArt. 43
Secondo traguardo di prevenzione dei rifiuti
Entro il 31 dicembre 2035 ogni Stato membro deve ridurre del 10 % i rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al riferimento 2018 (art. 43).
2038
- FermaArt. 6 & Annex II
Imballaggi di grado C vietati
Dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati C ai sensi dell'articolo 6 non possono più essere immessi sul mercato UE — solo i gradi A e B restano ammissibili.
2040
- CondizionataArt. 7
Seconda soglia di contenuto riciclato
Dal 1° gennaio 2040 si applica la seconda ondata di soglie di contenuto riciclato ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 7(1).
o 36 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione dell’articolo 7(8) — se posteriore — Atto non adottato (2026-08-04)
- FermaArt. 29
Rafforzamento degli obiettivi di riutilizzo
Dal 1° gennaio 2040, la seconda ondata di obiettivi di riutilizzo dell'Articolo 29 è vincolante, con percentuali più elevate per imballaggi di trasporto, bevande alcoliche e analcoliche.
- FermaArt. 43
Traguardo finale di prevenzione dei rifiuti pro capite
Entro il 31 dicembre 2040, ogni Stato membro deve ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 15 % rispetto alla base del 2018 (Art. 43).
Da dove vengono queste date
Ogni data è un letterale ripreso dal regolamento o dagli orientamenti della Commissione, mai ricavato con un calcolo dall’entrata in vigore. Il catalogo dietro questa pagina è riconciliato con una revisione legale datata, e una data presente nel riferimento senza voce qui fa fallire la nostra build.
Revisione legale del 2026-08-04