Il progetto UE di formato per i registri dei produttori: che cosa dichiarerebbe ogni produttore di imballaggi
Che cosa è cambiato per i registri dei produttori di imballaggi in agosto e settembre 2026?
Il 6 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato per riscontri un progetto di regolamento di esecuzione, Ares(2026)7688068, che stabilisce un formato unico per la registrazione nei registri nazionali dei produttori e per la comunicazione di dati a tali registri ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14 del regolamento (UE) 2025/40. I riscontri si sono chiusi il 10 settembre 2026 con 7.438 contributi. L'8 ottobre 2026 il portale della Commissione non indicava alcun atto adottato.
Questo articolo tratta ciò che è nuovo rispetto alla nostra guida sulla registrazione dei produttori nei mercati dell'UE: i campi che il progetto propone, il calendario che avvierebbe e che cosa significa per marchi, importatori, distributori e venditori a distanza attivi in più Stati membri, oggetto di sette domande di clienti in 30 giorni, l'ultima il 10 settembre 2026. Tutto ciò che è attribuito al progetto è una proposta, non diritto vigente.
Fatti chiave
- Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la registrazione nel registro e per la comunicazione di dati al registro; il regolamento le concedeva tempo fino al 12 febbraio 2026.
- Il progetto Ares(2026)7688068 è stato aperto ai riscontri dal 6 agosto al 10 settembre 2026 e ha raccolto 7.438 contributi, secondo il portale Have your say della Commissione.
- Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, ciascuno Stato membro istituisce il proprio registro nazionale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14.
- Ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 7 e 8, i produttori comunicano i dati entro il 1º giugno per ogni anno civile completo precedente, in forma semplificata quando hanno messo a disposizione meno di 10 tonnellate di imballaggi in quello Stato membro.
- Il nostro referenziale PPWR datato (base rivista il 3 ottobre 2026) non garantisce nessuna di queste righe; vedere «Che cosa non conferma il referenziale?».
Che cosa ha pubblicato la Commissione europea il 6 agosto 2026?
Il 6 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato il progetto di regolamento di esecuzione Ares(2026)7688068 sul formato per la registrazione nel registro dei produttori e per la comunicazione di dati a tale registro ai sensi del regolamento (UE) 2025/40. Il progetto contiene tre articoli e due allegati. I riscontri erano aperti fino al 10 settembre 2026, e il progetto dichiara di non essere stato adottato né approvato dalla Commissione.
L'allegato I del progetto stabilisce il formato di registrazione in quattro parti, e l'allegato II stabilisce il formato di comunicazione in sei parti. Il portale Have your say indica un'adozione prevista nel primo trimestre del 2026, un periodo ormai trascorso, e l'8 ottobre 2026 non riportava alcuna data di adozione.
Un regolamento di esecuzione è un atto della Commissione che stabilisce condizioni uniformi di esecuzione di un regolamento dell'UE. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14, questo viene adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2. Il nostro riepilogo PPWR Update, settembre 2026 elenca gli altri atti in sospeso.
Che cosa chiede al formato l'articolo 44, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2025/40?
L'articolo 44, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2025/40 chiede alla Commissione di stabilire il formato per la registrazione nel registro dei produttori e per la comunicazione di dati a tale registro, e di specificare la granularità dei dati, i tipi di imballaggio e le categorie di materiali interessati. Il formato deve essere interoperabile, basato su standard aperti e dati leggibili meccanicamente, e trasferibile senza vincoli verso un fornitore.
Il considerando 126 ne indica il motivo: i requisiti di registrazione dei produttori dovrebbero essere armonizzati in tutta l'Unione nella misura più ampia possibile, dato che i produttori mettono a disposizione imballaggi in diversi Stati membri. Il considerando 1 del progetto indica lo stesso motivo: evitare formati divergenti.
Il progetto non indica alcuno standard tecnico né alcun formato di file. Il suo articolo 1, paragrafo 3, richiede la trasmissione elettronica tramite un sistema di trattamento dei dati che consenta un processo completamente automatizzato e supporti la verifica massiva dei numeri di registrazione.
Che cosa dichiarerebbe un produttore al momento della registrazione?
Ai sensi dell'allegato I del progetto di regolamento di esecuzione Ares(2026)7688068, un produttore che si registra in uno Stato membro dichiarerebbe la propria identità e i propri recapiti, i propri marchi, i propri numeri di identificazione fiscale e nazionale, il modo in cui adempie alla responsabilità estesa del produttore e, se del caso, la propria organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il proprio rappresentante autorizzato. Ogni campo è contrassegnato come obbligatorio, dipendente da filtro o facoltativo.
| Parte dell'allegato I del progetto | Che cosa copre | Campi indicati nel progetto (esempi) |
|---|---|---|
| Parte A | Registrazione di un produttore | Nome, persona giuridica o fisica, e-mail, telefono e indirizzo web se disponibili, marchi, sede legale, numero di identificazione fiscale europeo o nazionale, codice di identificazione nazionale, persona di contatto, numero di registrazione del rappresentante autorizzato |
| Parte B | Dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità ai sensi dell'articolo 45 | Adempimento individuale o collettivo; per l'adempimento collettivo, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore; una dichiarazione di esattezza delle informazioni |
| Parte C | Certificato dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, quando si applica l'articolo 46, paragrafo 1 | Stato membro, numero di registrazione, nome dell'organizzazione, durata del contratto |
| Parte D | Registrazione di un rappresentante autorizzato | Identità e indirizzo nello Stato membro, codice fiscale nazionale, nome e numero di registrazione del produttore rappresentato |
I campi contrassegnati da un asterisco nel progetto formerebbero l'elenco dei produttori registrati che l'articolo 44, paragrafo 13 richiede sia facilmente accessibile, pubblico e gratuito. Nella parte A, questi campi sono il nome del produttore, i marchi, il numero di identificazione fiscale e il codice di identificazione nazionale.
L'allegato IX, parte A, del regolamento elenca già la maggior parte di questo contenuto: nome e marchi, indirizzo, un codice di identificazione nazionale con un numero di iscrizione al registro delle imprese e un numero di identificazione fiscale, e una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità ai sensi dell'articolo 45. Il progetto trasforma questo elenco in campi con uno status fisso. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del progetto, un produttore presente in più di un sistema separato di gestione dei rifiuti di imballaggio di uno Stato membro registrerebbe separatamente, nelle parti B e C, gli imballaggi coperti da ciascun sistema.
Che cosa conterrebbe la comunicazione annuale?
Ai sensi dell'allegato II del progetto di regolamento di esecuzione Ares(2026)7688068, un produttore che mette a disposizione 10 tonnellate o più di imballaggi in uno Stato membro in un anno comunicherebbe le tonnellate per categoria di imballaggio, con il peso di ciascun materiale costitutivo. Sotto le 10 tonnellate, una tabella semplificata raggruppa le categorie. Altre parti riguardano i rifiuti di imballaggio raccolti, riciclati, recuperati e smaltiti.
Le categorie del progetto seguono la numerazione della tabella 1 dell'allegato II del regolamento, dal vetro alla ceramica, e aggiungono una categoria «other». Sottocategorie distinguono i contenitori per bevande monouso con capacità fino a 3 litri. Ogni riga ha colonne per vetro, carta e cartone, metalli ferrosi, alluminio, plastica, legno e altro.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del progetto, l'imballaggio è comunicato in base al materiale predominante, e il peso di tutti i materiali costitutivi è indicato nelle rispettive colonne. Il considerando 8 del progetto aggiunge che i componenti separabili dal corpo principale dell'imballaggio dovrebbero essere comunicati separatamente. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, la comunicazione si basa sulla documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII, o su una descrizione completa equivalente dell'unità di imballaggio.
| Voce | Regolamento (UE) 2025/40, allegato IX, parte B | Progetto Ares(2026)7688068, allegato II |
|---|---|---|
| Comunicazione da 10 tonnellate in su | Quantità in peso delle categorie di imballaggio della tabella 1 dell'allegato II (punto 1) | Parte A: tonnellate per categoria e sottocategoria di bevande, con il peso di ciascun materiale costitutivo |
| Comunicazione sotto le 10 tonnellate | Peso per vetro, plastica, carta/cartone, metalli ferrosi, alluminio, legno, altro e totale (punto 2) | Parte B: categorie raggruppate, contenitori per bevande monouso indicati se pertinente |
| Imballaggi multimateriale | Nessuna regola nell'allegato IX | Materiale predominante, più il peso di ciascun materiale costitutivo; componenti separabili comunicati separatamente |
| Base dei dati | Nessuna regola nell'allegato IX | Documentazione tecnica dell'allegato VII o una descrizione completa equivalente |
| Dati sui rifiuti di imballaggio | Quantità raccolte, riciclate, recuperate e smaltite (punto 3, articolo 44, paragrafo 10) | Parti da C a F, trasmesse dall'operatore economico responsabile della comunicazione sui rifiuti |
Il nostro articolo sulla documentazione tecnica dell'allegato VII descrive il fascicolo che il progetto userebbe come base dei dati.
Quando inizia il termine di 18 mesi dell'articolo 44, paragrafo 1?
Il termine di 18 mesi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/40 inizia alla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14, non il 12 agosto 2026 e non alla pubblicazione del progetto. Entro questi 18 mesi ciascuno Stato membro istituisce il proprio registro nazionale. L'8 ottobre 2026 nessun atto di questo tipo era stato adottato.
Ai sensi dell'articolo 3 del progetto, l'atto entrerebbe in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; il progetto non fissa una data di applicazione distinta. I 18 mesi sono un termine per gli Stati membri per istituire i registri. Nessuna disposizione dell'articolo 44 concede ai produttori una data successiva per la propria registrazione.
L'articolo 71 rende applicabile il regolamento dal 12 agosto 2026. Il nostro referenziale registra la registrazione dei produttori come dovuta dal 12 agosto 2026 nei registri nazionali esistenti. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, un produttore non mette a disposizione imballaggi per la prima volta in uno Stato membro in cui né esso né il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore è registrato. Si veda anche che cosa si applica già e che cosa attende un atto secondario.
Che cosa cambia per un produttore che vende in più Stati membri?
Per un produttore che vende in più Stati membri, il formato del progetto manterrebbe una registrazione e una comunicazione per Stato membro ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, con gli stessi campi, le stesse categorie e le stesse unità in ciascuno. Un unico insieme strutturato di dati sugli imballaggi, per categoria e per materiale costitutivo, potrebbe quindi alimentare ogni registro nazionale.
- Titolari di marchi e fabbricanti. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del progetto, i pesi comunicati si basano sulla documentazione tecnica dell'allegato VII, per cui il peso di ciascun materiale e di ciascun componente separabile diventa dato di comunicazione oltre che dato di conformità.
- Importatori e rappresentanti autorizzati. La parte D dell'allegato I del progetto registra un rappresentante autorizzato con il nome e il numero di registrazione del produttore che rappresenta. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 6, un rappresentante di più produttori fornisce già, separatamente, il nome e i recapiti di ciascuno.
- Distributori. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), un distributore verifica, prima di mettere a disposizione un imballaggio, che il produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore per tale imballaggio sia registrato nel registro di cui all'articolo 44.
- Piattaforme online e venditori a distanza. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, le piattaforme online ottengono il numero di registrazione del produttore nello Stato membro in cui si trova il consumatore. Il considerando 11 del progetto afferma che questa informazione può essere verificata in modo massivo.
Gli Stati membri mantengono margini di differenza. L'articolo 44, paragrafo 5, consente a uno Stato membro di chiedere informazioni o documenti aggiuntivi; l'articolo 44, paragrafo 8, gli consente di fissare una soglia inferiore a 10 tonnellate per uno specifico anno civile; l'articolo 44, paragrafo 9, gli consente di richiedere una comunicazione trimestrale per motivi di bilancio.
Che cosa non risolve ancora il progetto?
Il progetto di regolamento di esecuzione Ares(2026)7688068 non risolve la sua formulazione definitiva, la sua data di adozione né la data in cui i registri nazionali passeranno a questo formato. Il progetto non indica alcuno standard tecnico e non contiene né definizioni né una norma transitoria per le registrazioni già esistenti. I suoi allegati possono ancora cambiare dopo i 7.438 contributi ricevuti entro il 10 settembre 2026.
Che cosa non conferma il referenziale?
Il nostro referenziale PPWR datato (base rivista il 3 ottobre 2026) non conferma alcuna affermazione regolatoria di questo articolo. Ogni punto qui sotto è letto sul testo della Gazzetta ufficiale o sulla pagina ufficiale della Commissione collegati.
- L'articolo 44, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14, l'allegato IX, parti A e B, la tabella 1 dell'allegato II, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 45, paragrafo 4, l'articolo 65, l'articolo 71 e il considerando 126, così come formulati qui.
- La lettura secondo cui nessuna disposizione dell'articolo 44 concede ai produttori una data di registrazione successiva alla data di applicazione del regolamento; il referenziale registra la registrazione dei produttori come dovuta dal 12 agosto 2026 nei registri nazionali esistenti.
- Tutto ciò che è attribuito al progetto Ares(2026)7688068, letto sul portale Have your say l'8 ottobre 2026. Il progetto può cambiare, e nulla qui costituisce consulenza legale.
Domande frequenti
Il progetto creerebbe una registrazione unica a livello UE?
No. Il progetto stabilisce un formato comune, e la registrazione resta nazionale. Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, un produttore si registra in ogni Stato membro in cui mette a disposizione imballaggi per la prima volta, e ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11, ciascuna autorità competente concede la registrazione e fornisce un numero di registrazione.
Un produttore dovrebbe aspettare il formato definitivo prima di registrarsi?
No. L'articolo 44, paragrafo 4, vieta di mettere a disposizione imballaggi per la prima volta in uno Stato membro senza esservi registrati, e il regolamento si applica dal 12 agosto 2026. Il formato definitivo cambia il modo in cui le informazioni sono trasmesse, non l'obbligo per un produttore di registrarsi.
Come aiuta PPWR Connect
PPWR Connect è un software: non è un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, un rappresentante autorizzato né un consulente legale. Dal 12 settembre 2026 un profilo degli obblighi per mercato risponde alla domanda «chi è il produttore» per ciascuna giurisdizione, e registrazioni, volumi e matrice EPR seguono i mercati in cui una referenza è venduta. Dal 13 settembre 2026 le dichiarazioni EPR registrano i dati da cui sono state calcolate, con un hash degli input e i riferimenti; dal 24 agosto 2026 le esecuzioni di dichiarazione passate sono conservate e consultabili invece di essere sovrascritte dalla successiva. Il motore di dichiarazione EPR (XLSX/CSV) è incluso nei piani Professional ed Enterprise. L'Academy offre il corso «EPR in the EU: PPWR Rules and National Schemes». Per verificare su quali mercati e quali dati di imballaggio poggiano le vostre registrazioni, iniziate dal nostro software di conformità PPWR o dalla valutazione di preparazione PPWR.
Pubblicato da
Rutherford (rutherford.fr) sviluppa software di controllo della produzione per la stampa offset e i converter di imballaggio, tra cui ColorLoop. Veoria (veoria.com) sviluppa sistemi di misura del colore inline per macchine da stampa di etichette e imballaggi, tra cui DeltaOne.